L'art. 103 c.p.p. fissa alcune garanzie a tutela della libertà del sostenitore: le ispezioni e le perquisizioni presso a lui studi dei difensori possono esistere consentite solo allorché il giudiziario rivesta qualità d'imputato per rilevare tracce o altri effetti materiali del misfatto. “Verso Impagnatiello epoca un vanto la persona intorno https://avvocatopenalistaromano.com/napoli-truffe.html